Ora è possibile riconoscere come prestazioni di lavoro occasionale anche le attività lavorative indicate dal D.M. Interno 8.08.2007, svolte dal prestatore (steward negli impianti sportivi appunto) nei confronti di ciascun utilizzatore (società sportiva di cui alla legge 23.03.1981, n. 91) da cui derivino, nel corso di un anno civile e per ciascun prestatore, compensi di importo complessivo non superiore a 5.000 euro. Alla platea dei possibili utilizzatori di prestazioni occasionali si aggiunge così la categoria delle società sportive di cui alla legge 23.03.1981, n. 91. Per pagare le prestazioni rese dagli steward, sarà utilizzabile il c.d. “Libretto Famiglia“. Il ricorso alle prestazioni di lavoro occasionale sarà possibile per l’organizzazione delle competizioni sportive nei complessi e negli impianti sportivi con capienza superiore a 7.500 posti, in cui si svolgono partite ufficiali delle squadre di calcio professionistiche.