Il debitore potrà beneficiare dell’abbattimento delle sanzioni comprese nel carico e degli interessi di mora, come nelle due precedenti “rottamazioni” (disciplinate dall’articolo 6 del DL n. 193/2016 e dall’articolo 1 del DL n. 148/2017), ma, rispetto ad esse, fruirà di condizioni più favorevoli, poiché:
-potrà effettuare il pagamento delle somme dovute in un arco di tempo particolarmente ampio (cinque anni). La grande novità consiste nella possibilità di eseguire il pagamento, oltre che in unica soluzione entro il 31 luglio 2019, in dieci rate, scadenti il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno;
-potrà utilizzare in compensazione, per tutti i versamenti necessari a perfezionare la definizione, i crediti non prescritti, certi liquidi ed esigibili, per somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della PA;
-se eseguirà il pagamento in forma rateale, sarà assoggettato ad un tasso di interesse molto ridotto, pari allo 0,3%, anziché a quello del 4,5% (previsto dall’articolo 21 del DPR n. 602/1973 ed applicato nelle precedenti definizioni);
-provvedendo al versamento della prima o unica rata delle somme dovute potrà ottenere l’estinzione delle procedure esecutive avviate prima dell’adesione alla definizione.