Per le operazioni fuori campo non sussiste alcun obbligo di emissione della fattura (anche se elettronica), ferma restando la facoltà di emetterla in formato Xml tramite il Sdi indicando nel campo “codice natura” il codice “N2”.
È bene evidenziare che vi sono alcune operazioni escluse da Iva per carenza del presupposto territoriale, con riferimento alle quali il legislatore prevede comunque l’obbligo di emissione della fattura (le stesse operazioni concorrono inoltre nella determinazione del volume d’affari).
Si tratta di quelle individuate dall’articolo 21, comma 6-bis, D.P.R. 633/1972, ossia le cessioni di beni e le prestazioni di servizi non rilevanti nel territorio dello Stato con controparte soggetto passivo Ue o extraUe.
Per tali operazioni, per le quali l’obbligo di emissione resta confermato, la fattura continuerà ad essere cartacea in quanto la controparte non è un soggetto residente o stabilito in Italia.