La Corte di Cassazione – sentenza n. 52640 del 20 novembre 2017 – ha stabilito che, per il saldo delle rate concordate con il Fisco, il contribuente processato per evasione IVA ha diritto a tre mesi di proroga.
I giudici hanno asserito che “in tema di reati tributari, la causa sopravvenuta di non punibilità contemplata dall’art. 13 del D. Lgs. 74/2000, come sostituito dall’art. 11 del D. Lgs. 158/2015 – per la quale i reati di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater del Decreto 74/2000 non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti – è applicabile ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 158/2015, anche qualora, alla data predetta, era già stato aperto il dibattimento, e quindi deve concedersi il termine di tre mesi nelle ipotesi di rateizzazione in corso del debito tributario, per il pagamento del debito residuo; termine obbligatorio e non facoltativo come il secondo termine di tre mesi”.