La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 1° agosto 2018, n. 20464, ha deciso che va reintegrato e risarcito il dipendente licenziato, nell’ambito di una procedura di recessi collettivi, se il datore tiene conto dei “carichi familiari” sotto l’aspetto fiscale, ma non economico. La condotta di correttezza e buona fede impone, infatti, al datore a conoscenza in modo ufficiale della situazione economica familiare del dipendente di tenerne conto a prescindere da un’espressa comunicazione del lavoratore.