La legge n.81/2017 regola lo smart working.
La norma si occupa di mansioni lavorative svolte in modalità “agile”, in parte negli ambienti aziendali, in parte dalla propria abitazione, in parte da spazi di coworking ecc.
L’adozione di questa modalità di lavoro necessita della predisposizione di un accordo scritto tra datore di lavoro e dipendente, che deve poi essere trasmesso telematicamente al Ministero del Lavoro.
L’accordo deve contenere obbligatoriamente le seguente informazioni: durata, che può essere a tempo indeterminato o determinato; preavviso, con un periodo minimo di 30 giorni per il recesso, che sale a 90 per i lavoratori disabili, in caso di tempo indeterminato o giusta causa; modalità di esecuzione, con un dettaglio sugli strumenti tecnologici utilizzati e sul rispetto del diritto alla disconnessione per il lavoratore; controllo della prestazione lavorativa, con l’indicazione delle modalità di verifica stabilite. Dal 15 novembre è possibile trasmettere gli accordi stipulati tra lavoratori e datori di lavoro; il Ministero del Lavoro ha predisposto una guida per l’adempimento. La procedura è rintracciabile sul portale lavoro.gov.it.