IRPEF Rette degli asili nido detraibili dal genitore che ha sostenuto la spesa

Ai sensi dell’art. 2, comma 6, della Legge 22 dicembre 2008, n. 203, le rette pagate dai genitori per la frequenza di asili nido – sia pubblici sia privati – sono detraibili nella misura del 19 per cento.

Al riguardo si precisa quanto segue:

  1. tale detrazione spetta per le spese sostenute nel periodo d’imposta, a prescindere dall’anno scolastico al quale si riferiscono (Circolare Agenzia delle Entrate 13 febbraio 2006, n. 6/E, risposta 2.1);
  2. sono detraibili anche le spese relative alle cosiddette “sezioni primavera”, semprechè assolvano alla stessa funzione degli asili nido (Circolare Agenzia delle Entrate 9 maggio 2013, n. 13/E, risposta 3.3);
  3. la detrazione è alternativa al contributo di cui all’art. 1, comma 355, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017), erogato dall’Inps direttamente al genitore richiedente;
  4. l’importo massimo della spesa ammessa in detrazione è pari a 632 euro per ciascun figlio che frequenta l’asilo nido ed è ripartita tra i genitori in base all’onere da ciascuno sostenuto;
  5. nell’importo devono essere comprese anche le spese indicate nella CU 2018 (punti da 341 a 352) con il codice 33;
  6. in dichiarazione non possono essere indicate le spese sostenute nel 2017 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella Certificazione Unica 2018 (punti da 701 a 706) con il codice 33. La detrazione spetta comunque sulla parte di spesa non rimborsata;
  7. se il documento di spesa sia intestato al bambino, o ad uno solo dei genitori, è comunque possibile specificare – tramite apposita annotazione sullo stesso – le percentuali di spesa imputabili a ciascuno dei genitori.

In merito a quest’ultimo aspetto, con la Circolare 27 aprile 2018, n. 7/E l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il genitore il quale abbia sostenuto la spesa può fruire della detrazione anche qualora il documento risulti intestato all’altro genitore e anche se non è fiscalmente a carico di quest’ultimo.

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