Secondo la Corte di Cassazione (ordinanza n. 22340/2018), è legittimo portare in detrazione
l’eccedenza Iva nonostante non sia stata presentata la dichiarazione annuale, in quanto è necessaria
la sussistenza di ulteriori elementi e circostanze per provarne l’inesistenza. Tuttavia, devono essere
rispettati i requisiti sostanziali di inerenza e certezza del costo per fruire della detrazione.