Cedolare secca unità immobiliare locata a cooperative edilizia e sublocata a studente universitario

Con la disposizione contenuta al comma 6-bis art. 3 D. Lgs. n. 23/2011, si è voluto favorire la locazione delle unità abitative a favore delle cooperative edilizie o di enti senza scopo di lucro, sia se date in sublocazione a studenti universitari, sia se messe a disposizione dei Comuni.

 

L’immobile sublocato a studenti universitari configura di per sé una fattispecie autonoma rispetto a quella in cui il medesimo immobile sia messo a disposizione dei Comuni, per cui si ritiene che ai fini dell’applicazione del regime della cedolare secca ai contratti di locazione con cooperative edilizie sopramenzionati, rilevi l’effettiva destinazione abitativa dell’immobile e, dunque, l’utilizzo dello stesso per il soddisfacimento delle finalità abitative degli studenti universitari.

 

Dunque, per l’Amministrazione finanziaria, per le abitazione locate a cooperative edilizie o enti senza scopo di lucro è possibile optare per la cedolare secca:

 

  • sia se sublocate a studenti universitari senza che siano date a disposizione dei comuni;
  • sia se date a disposizione dei comuni e non sublocate a studenti universitari;
  • sia se date a disposizione dei comuni e contemporaneamente sublocate a studenti universitari.
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