La richiesta di pagamento degli assegni nucleo familiari spettanti nei periodi precedenti, può essere avanzata dal lavoratore innanzitutto al datore id lavoro presso cui è stata svolta l’attività di lavoro dipendente nei periodi di riferimento, anche successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro. La domanda deve essere presentata tramite l’apposito modulo ANF/DIP. Il diritto del lavoratore all’assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è maturato il diritto all’assegno e si prescrive nel termine di cinque anni da tale data, la prescrizione si interrompe con la richiesta del pagamento.