–MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL REDDITO DA ASSOGGETTARE A TASSAZIONE FORFETTARIA:
IL REDDITO DA ASSOGGETTARE AL COEFFICIENTE FORFETTARIO DEL 3% E’ COSTITUITO:
*PER LE ASD DAI RICAVI DERIVANTI DA ATTIVITA’ COMMERCIALI;
*PER LE SSD DA TUTTI I RICAVI REALIZZATI AI SENSI DELL’ART. 85 DEL TUIR.
–IMPONIBILE IVA: POSSONO ESSERE ASSOGGETTATI AL REGIME FORFETTARIO TUTTI I PROVENTI CONSEGUITI NELL’ESERCIZIO DELLE ATTIVITA’ COMMERCIALI “CONNESSI AGLI SCOPI ISTITUZIONALI”, OSSIA QUELLI FUNZIONALI ALL’ATTIVITA’ SPORTIVO-DILETTANTISTICA PER LA QUALE L’ORGANISMO E’ ISCRITTO AL REGISTRO DEL CONI, E RIGUARDANO:
*SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE,
*VENDITA DI MATERIALI SPORTIVI;
*GADGET PUBBLICITARI;
*SPONSORIZZAZIONI;
*CENE SOCIALI (IN CASO DI RACCOLTA FONDI),
*LOTTERIE;
–DETERMINAZIONE DEL PLAFOND DI EURO 400.000 EURO E SUPERAMENTO DEL LIMITE: POSSONO OPTARE PER LA LEGGE 398/91 LE ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE CHE NEL CORSO DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE NON ABBIANO CONSEGUITO PROVENTI DA ATTIVITA’ COMMERCIALI SUPERIORI AD EURO 400.000.
–DECADENZA DEL REGIME DELLA LEGGE 398/941: PUO’ AVVENIRE PER DIVERSE MOTIVAZIONI:
*MANCATA COMUNICAZIONE ALLA SIAE;
*MANCATA TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI E DEI VERSAMENTI;
–PROVENTI DI CUI ALL’ART.25, COMMA 2, LEGGE N.133 DEL 13 MAGGIO 1999: PER LE ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE CHE OPTANO PER LA LEGGE 398/91 NON CONCORRONO A ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE, PER UN MASSIMO DI DUE MANIFESTAZIONI ALL’ANNO E PER UN IMPORTO COMPLESSIVO NON SUPERIORE SUPERIORE AD EURO 51.645,69, I PROVENTI REALIZZATI:
*NELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ COMMERCIALI CONNESSE AGLI SCOPI ISTITUZIONALI;
*PER LA RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI.
I PROVENTI REALIZZATI NELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ COMMERCIALI GODONO DELLA AGEVOLAZIONE UNICAMENTE AI FINI IRES, MA NON AI FINI IVA, PERTANTO L’IVA INCASSATA ANDRA’ VERSATA IN BASE AL REGIME FORFETTARIO DELLA LEGGE 398/91.
RICAPITOLANDO, I PROVENTI FINO AL LIMITE DI EURO 51.645,69 NON CONCORRONO AL PLAFOND DI EURO 400.000 PREVISTO DALLA LEGGE 398/91, LA MANCATA REDAZIONE DEL RENDICONTO PER CIASCUNA MANIFESTAZIONE ORGANIZZATA NON COMPORTA LA DECADENZA DELL’AGEVOLAZIONE, MA L’APPLICAZIONE DI UNA SANZIONE TRIBUTARIA.
ESISTE LA NON IMPONIBILITA’ AI FINI IRES I SEGUENTI PRESUPPOSTI:
*PRESTAZIONI SVOLTE DA ASD E SSD RICONOSCIUTE DAL CONI;
*CESSIONI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE A FAVORE DEGLI ISCRITTI, ASSOCIATI, PARTECIPANTI, OVVERO DI ALTRE ASSOCIAZIONI CHE SVOLGONO LA MEDESIMA ATTIVITA’;
*LE ATTIVITA’ DEVONO ESSERE SVOLTE IN DIRETTA ATTUAZIONE DEGLI SCOPI ISTITUZIONALI.
IN CASO DI SCIOGLIMENTO SUSSISTE L’OBBLIGO DI DEVOLVERE IL PATRIMONIO UNICAMENTE AI FINI SPORTIVI.